Botta e risposta

sabato 04 aprile 2015

Trasferimenti immobiliari: le imposte

A partire dal 1° gennaio 2014, per l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari sono previste due sole aliquote: del 2% in caso di acquisto della prima casa non accatastata come A/1, A/8 o A/9, del 9% in tutti gli altri casi; le imposte ipotecaria e catastale sono dovute invece in misura fissa, 50 euro ciascuna. La cessione è invece soggetta a Iva (4% se prima casa, 10% negli altri casi ovvero 22% per le abitazioni A/1, A/8 e A/9) se viene effettuata da un'impresa costruttrice o di ripristino dei fabbricati entro cinque anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento oppure anche dopo i cinque anni, se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a quel tributo, esprimendo l'opzione nell'atto di vendita; in tal caso, sono dovute anche l'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Inoltre, per fruire delle agevolazioni "prima casa" è ora richiesto che l'immobile non appartenga a una delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico); in precedenza, invece, occorreva che l'abitazione fosse considerata "non di lusso" sulla base dei criteri fissati dal decreto ministeriale 2 agosto 1969 (caratteristiche dell’immobile in termini di superficie utile, presenza o meno di piscine o campi da tennis, eccetera).

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