Il termine entro il quale l’Ufficio deve notificare l’avviso di accertamento è individuato per le imposte sui redditi dall’art. 43, DPR n. 600/73 e per l’IVA dall’art. 57, DPR n. 633/72 e corrisponde al 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione annuale doveva essere presentata, nell’ipotesi di omessa dichiarazione.
In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, nella CM 17.5.2000, n. 98/E è stato specificato che “non è previsto dalla legge alcun allungamento dell'ordinario termine di decadenza relativo all'accertamento. Del resto una simile previsione non sarebbe logica, posto che si tratta di una dichiarazione integrativa a favore dell’Erario …”.