Qualora gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati all'imposta municipale sugli immobili siano situati nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 1, comma 717, legge 147/2013).
Se però il contribuente dimora abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione, il reddito dell'unità abitativa posseduta a titolo di proprietà nello stesso comune, non locata e assoggettata all'Imu, non deve essere assoggettato a Irpef e relative addizionali (circolare 11/2014).