Botta e risposta

mercoledì 04 maggio 2016

Tassazione degli immobili “patrimonio”

Sono gli immobili acquisiti a titolo d’investimento o, comunque, non utilizzati nell’ esercizio dell’impresa. La determinazione dei proventi degli immobili patrimonio è disciplinata ai sensi dell’art. 90, co. 1, del D.P.R. 917/1986 “I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero”. Per gli immobili situati in Italia si deve fare riferimento alle regole sui redditi fondiari, di cui agli articoli 36 – 43 del D.P.R. 917/1986 . Ai fini dell’individuazione dei proventi di tali immobili è necessario distinguere tra: - immobili non locati; reddito medio ordinario, mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo (art. 37 D.P.R. 917/1986 e art. 3, co. 48, L. 662/1996); - immobili non locati: in tal caso qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 5%, sia superiore al reddito medio ordinario, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Inoltre per gli immobili locati a partire dal periodo d’imposta 2005, si è passati da una deduzione forfettaria a una riduzione del canone di locazione delle spese documentate di manutenzione ordinaria sostenute dal locatore fino ad un massimo del 15% del canone di locazione. L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 10/E/2006 ha chiarito che per interventi di manutenzione ordinaria s’intendono “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Viceversa “Non possono essere portati in riduzione del canone di locazione invece, gli importi delle spese sostenute per interventi edilizi non riconducibili alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, quali, ad esempio, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia”.

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