La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati (compresa l'abitazione principale)e aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (articolo 1, comma 673, legge 147/2013).
Pertanto, in relazione a un immobile abitativo preso in affitto dal mese di agosto, la Tasi sarà dovuta soltanto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e non anche dall’inquilino.