Beni nuovi: l’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% . Il beneficio non compete per i beni immateriali e per i beni usati.
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).
Il beneficio consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione del 40%, con esclusivo riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria.
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori).
Il limite del costo fiscale delle auto (18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306,38 euro. L’incremento del limite non riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, infatti, la norma richiama soltanto la lettera b) dell’articolo 164 (e non anche la lettera b-bis).
Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e rappresentanti.