Dal 1° febbraio banche sono obbligate alla ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo dall’estero alle persone fisiche.
Le ritenute saranno automatiche (a meno di precedente richiesta di esclusione) e spetterà poi al contribuente dimostrare che le somme non hanno natura di compenso “reddituale”.
Entra così in vigore la normativa ( l’art.4, co.2, D.L. n.167/90 modificato dalla Legge n.97/13) che assoggetta a ritenuta d’acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, percepito da una persona fisica.
Il prelievo la conseguenza della decisione di considerare ogni bonifico proveniente dall’estero e diretto ad una persona fisica italiana, come una componente reddituale imponibile, salvo prova contraria che deve essere data dal contribuente che riceva la somma sul proprio conto corrente.
Tuttavia, i primi versamenti all’erario da parte degli intermediari (principalmente le banche) andranno effettuati il 16 luglio, conguagliando in quel versamento tutte le ritenute maturate dall’1 febbraio fino al 30 giu¬gno (e quindi accantonate e con gli interessi). Successivamente, si verserà la trattenuta ogni 16 del mese succes¬sivo all’effettiva percezione della somma. Di fatto, a tutti i contribuenti che riceveranno un bonifico dall’estero sul proprio conto personale - e non professionale o d’impresa - sarà applicata la ritenuta, a titolo di acconto che sarà, poi, scomputata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.