- La norma, inserita nel decreto Salva Italia (D.L. 201/2011), ha fissato che per i contribuenti che dichiarano - anche per effetto dell’adeguamento - ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore , risultano coerenti agli indicatori previsti e sono in regola con gli obblighi di comunicazione, sono previsti i seguenti benefici:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972)
- sono ridotti di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;
- è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, ma solo a condizione che lo stesso ecceda almeno 1/3 quello dichiarato.
Per il periodo d’imposta 2012 la platea si è allargata. Il provvedimento 82537 del 5 luglio 2013 delle Entrate ha infatti previsto che i bonus per i soggetti congrui e coerenti operano per 91 dei 205 studi di settore di Unico 2013.