Per la congruità non è necessario arrivare al ricavo puntuale.
La congruità non si ottiene solo raggiungendo il cosiddetto ricavo puntuale, ma anche collocandosi “naturalmente” (ovvero non per adeguamento) all'interno dell'intervallo di confidenza, ovvero tra il cosiddetto ricavo minimo e quello puntuale.
Tale precisazione è stata fornita dalla stessa Amministrazione Finanziaria in più occasioni.
La C.M. 5/E/2008 ha precisato che possono considerarsi congrui anche i soggetti che si collocano appena al di sotto dell'intervallo di confidenza; tuttavia sulla "quantificazione" di tale aspetto, in assenza di precisazioni da parte dell'Agenzia, la giurisprudenza è arrivata a considerare sostanzialmente congrui ricavi anche inferiori del 25-30% rispetto a quelli desumibili presuntivamente da Gerico (Ctp Milano n. 60/2005).
In tutti i casi in cui il ricavo dichiarato risulti inferiore al ricavo puntuale e il contribuente decida di non adeguarsi ritenendo di essere in una situazione di sostanziale congruità, è buona norma supportare tale scelta con ulteriori valide motivazioni, da riportare nelle annotazioni agli studi, seguite da un'attestazione rilasciata da un professionista qualificato.