Botta e risposta

martedì 21 giugno 2016

Stabilità 2016 - leasing finanziario abitativo

Nella circ. 27/2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla novità introdotta dal co. 82 dell'art. 1 della L. 208/2015, riguardante la nuova detrazione IRPEF del 19% dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto pagati da coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. In particolare, è precisato che: - la condizione di possedere "un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro" non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria; la detrazione può essere fruita, infatti, anche se, nel corso di vigenza del leasing, il conduttore risulta titolare di un reddito maggiore; - il requisito dell'età anagrafica è da verificare al momento della stipula del leasing; - non rientrano tra gli oneri accessori detraibili i costi sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili ed i costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice ed a questa riaddebitati; - sono detraibili i costi di stipula del contratto di leasing.

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