A seguito dei recenti interventi normativi in materia sono tre le soluzioni che possono essere adottate da coloro che intendono avviare una nuova iniziativa imprenditoriale ricorrendo alla forma giuridica della società a responsabilità limitata.
La società a responsabilità limitata ordinaria (con capitale sociale superiore a 10.000 euro); quella a responsabilità limitata a capitale minimo (con capitale sociale compreso tra 1 euro e 10.000 euro) e infine la società a responsabilità limitata semplificata.
Le tre forme societarie possono essere adottate indipendentemente da qualsiasi limite di età e prevedono una normativa diversa per rispondere alle differenti esigenze dei nuovi imprenditori.
Pertanto volendo costituire una società con meno di 10.000 euro si potrà ricorrere alla Srl a capitale minimo o alla Srl semplificata; nel primo caso si potrà intervenire sulle diverse clausole dello statuto e dell’atto costitutivo,viceversa nel secondo caso si rimarrà vincolati all’atto costitutivo standard, ma risparmiando sugli oneri di costituzione. In entrambi i casi i conferimenti dovranno essere effettuati in denaro all’atto della costituzione.
Come fa rilevare il Notariato con il suo studio dal titolo "Le nuove Srl" (n. 892/2013 del 12 dicembre 2013) può tuttavia accadere che, anche nel caso delle Srl a capitale minimo, si vogliano effettuare conferimenti di beni in natura.
Non bisogna poi dimenticare come le Srl con capitale minimo siano costrette ad accantonare un quinto degli utili (si badi bene, non un ventesimo come per le altre Srl) fino a quando le riserve e il capitale non abbiamo raggiunto la soglia dei 10.000 euro.
Una volta raggiunto tale limite, però, non è necessario imputare a capitale la riserva: potrà quindi accadere che una società, anche una volta raggiunta una soglia elevata di patrimonio netto, possa continuare ad avere un capitale pari ad un euro.