Le contestazioni legate alle sponsorizzazioni possono avere una ricaduta anche in ambito penale.
Può accadere che i verificatori non si limitano alla presunta non inerenza del costo sostenuto dall’impresa ma, dopo aver riscontra¬to i documenti contabili, concludono che la pubblicità non è esistita o che il costo realmente sostenuto è stato inferiore rispetto a quanto documentato nella fattura.
L’articolo 1 del D.Lgs. n.74/00 precisa che sono fatture o documenti fittizi quelli emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o Iva in misura superiore a quella reale.
Di conseguenza se i verificatori rilevano l’inesistenza della pubblicità o una sovrafatturazione , la fattura documenterebbe un’operazione in tutto o in parte inesistente e pertanto costituente reato.
Per difendersi occorre, in linea di massima, dimostrare sia il reale sostenimento del costo e sia la materiale esecuzione della pubblicità. La certezza del costo può essere dimostrata dall’esistenza di un contratto tra le parti (come anticipato nell’articolo in alto), dal quale si evincano le modalità di esecuzione, i tempi, i metodi di pagamento e le relative scadenze. C’è poi la questione relativa alla proporzionalità del costo sostenuto in ipotesi di asserite sovrafatturazioni. Potrebbero essere utili, a tal fine, dei confronti con soggetti di analoga importanza, rispetto alle diverse possibili pubblicità.