Sono tenuti alla comunicazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
Per l’anno 2013 e successivi i termini di presentazione sono fissati al 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile, e al 20 aprile, per i contribuenti non mensili.
In caso di omissione della comunicazione, ovvero nell’ipotesi di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997 (articolo 21 del Dl 78/2010): da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro (paragrafo 6 della circolare 24/E del 2011).
Presentando la comunicazione nei termini, sarà possibile rettificarla o integrarla entro trenta giorni dalla scadenza originaria, senza l’applicazione di alcuna sanzione. Non è invece prevista analoga facoltà per mancato invio. Scaduto il termine dei 30 giorni sarà possibile avvalersi delle norme sul ravvedimento, versando la sanzione ridotta a un ottavo del minimo, pari a 32 euro ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997 (paragrafo 5 della circolare 24/E del 2011).
Qualora gli elenchi siano incompleti, la sanzione sarà unica a prescindere a numero delle irregolarità o delle omissioni; l’ufficio terrà conto delle infrazioni per graduare la sanzione tra il minimo e il massimo previsto dalla norma (articolo 7 del Dlgs 472/1997).