Botta e risposta

giovedì 02 aprile 2015

Spesometro per i professionisti

I professionisti nell’acquisto di carburanti, devono prestare attenzione alla modalità utilizzata per documentare la spesa. Nello spesometro non va indicato nulla, qualora essi si avvalgano della semplificazione introdotta dal D.L. n. 70/2011, che consente di non utilizzare la "scheda", qualora i pagamenti avvengano esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari italiani. Se permane la tenuta delle schede carburante, invece, occorre predisporre la comunicazione, avvalendosi delle modalità previste per i documenti riepilogativi. Le istruzioni ministeriali al modello di comunicazione polivalente (Provv. del 2 agosto 2013 n. 94908) hanno precisato che la scheda carburante deve essere inclusa nello spesometro riportandone i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo, ovvero evidenziando esclusivamente il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare complessivo dell’imposta. Tali indicazioni si riferiscono, comunque, all’ipotesi di invio di comunicazione analitica; se i dati vengono, invece, inviati in forma aggregata, essi potranno essere indicati anche nel quadro “FA – operazioni documentate da fattura esposte in forma analitica”, ove è previsto un apposito campo per l’annotazione dei documenti riepilogativi. Si ricorda che le fatture ricevute in relazione a contratti di fornitura di energia elettrica e servizi telefonici non sono da includere nella comunicazione prevista per il 2014, come già negli anni precedenti. In base al punto 4, lett. d) del Provv. del 2 agosto 2013, difatti, sono escluse dall'obbligo di comunicazione, le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria. Tra queste rientrano anche le operazioni relative a utenze elettriche, idriche e del gas (art. 7 comma 5 e art. 6, lett. g-ter) del D.P.R. n. 605/73).

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