In seguito alle modifiche apportate dall’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) “[…] i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, 6° comma, del d. P.R. n. 605/1973 non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante […]”.
Rimangono pertanto esclusi dalla comunicazione solo i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.