Un contribuente ha diritto alla detrazione fiscale della spesa sanitaria sostenuta anche nel caso in cui la stessa sia stata rimborsata, qualora il rimborso sia riconducibile a contributi o premi per i quali non è prevista la detraibilità o la deducibilità o che, essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito.
Si considerano infatti a carico del contribuente, e sono pertanto detraibili, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.
Si ritengono, analogamente, a carico dello stesso anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir