In linea generale, per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie, è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente.
Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente e a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta, o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente.
In queste ipotesi, la detrazione è comunque ammessa, anche a fronte di un rimborso assicurativo, in quanto i premi versati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, e quelle rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali, che, fino a un importo di 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile. In questi casi, è comunque possibile detrarre la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata (cfr circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 22).