Botta e risposta

venerdì 25 novembre 2016

Spese per addetti all'assistenza personale

Sono detraibili le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro ; quindi, l’importo massimo detraibile è pari a 390 euro, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40mila euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, Tuir). Nel limite dei 40mila euro deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e l’agevolazione Ace. La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la propria assistenza sia quelle sostenute per l’assistenza di uno o più familiari, anche non fiscalmente a carico (non è inoltre necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere). Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

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