La sospensione feriale dei termini processuali, dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno (art. 1 della L. 742/69 post DL 132/2014) opera anche in merito ai termini di pagamento delle somme da accertamento esecutivo, che, ai sensi dell’art. 29 del DL 78/2010, vanno corrisposte entro il termine per il ricorso.
Tale sospensione, di contro, non opera per gli importi dovuti a seguito di cartella di pagamento, da versare entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto (art. 25 del DPR 602/73).
Per cautela, è bene non confidare, ai fini del computo del termine per il ricorso, nel cumulo tra sospensione feriale e sospensione da istanza di adesione, in quanto escluso da Cass. 5.6.2015 n. 11632 (nel senso del cumulo, però, Cass. 3.6.2015 n. 11403).