Come di consueto dall’1.8 al 15.9 opera la c.d. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie.
Conseguentemente, i termini decorrenti prima dell’1.8.2014 si interrompono, mentre quelli decorrenti durante il periodo di “sospensione” iniziano a decorrere dal 16.9.2014.
La sospensione trova applicazione anche con riferimento ai termini di proposizione del ricorso, di costituzione in giudizio e di deposito di memorie e documenti, di definizione in via breve, dell’accertamento con adesione, del reclamo / mediazione nonché degli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.
Con riguardo all’istanza di reclamo / mediazione, si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2014, per gli atti notificati dal 3.3.2014 la presentazione della stessa costituisce condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità dello stesso.