Botta e risposta

mercoledì 30 luglio 2014

Sospensione feriale

Come di consueto dall’1.8 al 15.9 opera la c.d. “sospensione feriale” dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative nonché alle Commissioni Tributarie. Conseguentemente, i termini decorrenti prima dell’1.8.2014 si interrompono, mentre quelli decorrenti durante il periodo di “sospensione” iniziano a decorrere dal 16.9.2014. La sospensione trova applicazione anche con riferimento ai termini di proposizione del ricorso, di costituzione in giudizio e di deposito di memorie e documenti, di definizione in via breve, dell’accertamento con adesione, del reclamo / mediazione nonché degli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso. Con riguardo all’istanza di reclamo / mediazione, si evidenzia che per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2014, per gli atti notificati dal 3.3.2014 la presentazione della stessa costituisce condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità dello stesso.

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