• Professionisti senza Cassa di categoria
• Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro., collaboratori occasionali) le cui prestazioni siano di durata inferiore a 30 giorni nell' anno solare per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente
• Lavoratori autonomi occasionali con reddito maggiore di € 5.000
• Incaricati alla vendita a domicilio con reddito maggiore € 6.410,26
• Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
• Soci-amministratori di Srl che siano contemporaneamente lavoratori e amministratori di essa
• Soggetti che, pur essendo iscritti ad una Cassa, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta
L' art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, che individua i soggetti tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, esclude dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.