Botta e risposta

lunedì 26 gennaio 2015

Società in perdita sistematica: il periodo è di sei anni

Le società neocostituite non soggiaciono alla normativa sulle perdite sistematiche. Secondo l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate , le Società neocostituite da meno di sei anni sono escluse dalla disciplina delle perdite sistematiche. Il presupposto necessario per l’applicazione dell’articolo 2, comma 36-decies e seguenti, del Dl 138/2011 che attrae al regime delle società di comodo quelle con perdite sistematiche è rappresentato dal fatto che la società abbia a un numero di periodi d’imposta su cui verificare la sussistenza di perdite ripetute , almeno pari a quello minimo di osservazione previsto dalla norma. Per effetto delle modifiche varate con l’articolo 18 del Dlgs 175/2014, il periodo di osservazione previsto dall’articolo 2, comma 36-decies, è stato prorogato dai 3 ai 5 periodi d’imposta precedenti. Inoltre ,in considerazione della norma che consente la disapplicazione dello speciale regime presuntivo per il primo periodo d’imposta, di fatto le società dovranno ora interrogarsi in merito all’eventuale condizione della perdita sistematica solo dal settimo periodo successivo alla costituzione. In pratica quindi escludendo sempre il primo periodo e valutando i successivi cinque. Il 2014 sarà il primo periodo interessato dall’applicazione delle nuove regole. Pertanto le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare costituite dal 2009 in avanti restano sempre escluse dalla disciplina. Si dovranno porre il problema della verifica, infatti, solo quelle costituite in precedenza e relativamente al periodo di osservazione 2009-2013. In relazione a tale quinquennio laddove sussistessero i presupposti previsti dalla normativa (5 anni in perdita o quattro in perdita e uno con utile inferiore al minimo) ed in assenza di una specifica causa di disapplicazione o di esclusione, la società si qualificherà come di comodo con tutte le conseguenze del caso.

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