La Circolare n. 12/E/2014 ha chiarito che l'Ace si applica anche alle società di comodo .
Qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto previsto per le società di comodo, tale base imponibile deve essere ridotta delle eventuali agevolazioni fiscali applicabili, fra cui rientra anche l'Ace.
L'agevolazione pertanto non viene meno se il beneficiario non superi il test di operatività; le società di comodo, nell'ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell'applicazione del beneficio in questione, potranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.
Sotto il profilo operativo, l'agevolazione si determina sia per le società di capitali che per quelle di persone secondo le regole applicative proprie di ciascuna tipologia di società.