Non tutti i beni iscritti nell’attivo immobilizzato devono essere inseriti nel calcolo del test di operatività per le società di comodo.
I beni immobili partecipano al test di operatività solo se iscritti nell’attivo immobilizzato e ultimati entro il periodo d’imposta di riferimento.
I beni in costruzione non vanno considerati perché non produttivi di reddito; non vanno considerati gli immobili iscritti nell’attivo circolante poiché destinati alla vendita.
Altro aspetto da valutare con attenzione riguarda i beni rivalutati o a seguito di rivalutazione monetarie o volontarie, oppure a seguito di operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni: il bene partecipa al test con il valore rivalutato solo se è riconosciuto fiscalmente. Ciò non accade, per esempio, per rivalutazioni volontarie o per operazioni straordinarie nelle quali non sia stata versata imposta sostitutiva da riallineamento.
Non rientrano nel test le partecipazioni rappresentate da azioni proprie in quanto non possono generare utili, così come non rientrano le partecipazioni in società operative in virtù della causa di disapplicazione parziale prevista nel provvedimento del 14 febbraio 2008, confermato nella circolare 9/E/08 (paragrafo 6).