Se il contribuente non impugna l'avviso di liquidazione e lo paga, si preclude la possibilità di chiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Il rimborso del tributo versato indebitamento non può essere chiesto quando il pagamento sia stato preceduto da un provvedimento impositivo non contestato dal contribuente.
La Corte di Cassazione nella sentenza 17617 del 5 settembre 2016 ha ribadito il principio per cui l'omessa tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dall’ufficio determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il successivo rimborso dell’imposta ritenuta erroneamente versata in esecuzione dello stesso avviso.