Le imprese in contabilità semplificata sono generalmente tenute alla compilazione dei registri iva, dei registri entrate e uscite (se effettuano solo operazioni non soggette a registrazione Iva), dei libri previsti dalla legislazione sul lavoro e, in alcuni casi, al registro dei beni ammortizzabili (articolo 13 del Dpr 435/2001 e paragrafo 15 della circolare 6/E del 2002).
Le scritture ausiliarie di magazzino sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali (articolo 14, comma 1, lettera d, del Dpr 600/1973).
Le imprese in contabilità semplificata (che hanno ricavi conseguiti in un anno inferiori a 400mila euro per le prestazioni di servizi ovvero a 700mila euro per le altre attività) non sono tenute a compilarle.
Sono infatti obbligate a redigere le stesse solo le imprese in contabilità ordinaria, che superino per due periodi di imposta consecutivi entrambi i seguenti limiti: ricavi maggiori di 5.164.568,99 euro per esercizio (articoli 57 e 85 del Tuir) e rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir) superiori a 1.032.913,80 euro.