Botta e risposta

venerdì 06 marzo 2015

Scontrini fiscali manuali

I documenti fiscali che, generalmente, devono essere emessi a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi sono la fattura (articoli 21 e 21-bis del Dpr 633/1972), la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale (articolo 22). Lo scontrino fiscale deve essere emesso dai commercianti al minuto e assimilati a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di utenti finali. Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparecchi denominati misuratori fiscali. L’uso dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi è previsto solo per gli ambulanti con i seguenti requisiti: l'attività è svolta in forma itinerante, i prodotti commercializzati appartengono a non più di tre tabelle merceologiche, le operazioni non sono più di 4mila (articolo 8 del Dm 21 dicembre 1992). In alternativa allo scontrino, può comunque essere utilizzata la ricevuta fiscale, che può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da compilare manualmente.

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