Per effetto dell'art. 7-bis del DLgs. 241/97, l'intermediario che invia tardivamente le dichiarazioni dei redditi, IVA e del sostituto d'imposta è soggetto, in proprio, alla sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
Occorre rammentare che:
- se l'incarico è conferito dal contribuente dopo il termine per l'invio della dichiarazione, la sanzione opera solo se la trasmissione avviene decorsi trenta giorni dall'incarico (art. 3 co. 7-ter del DPR 322/98);
- il ravvedimento operoso, secondo l'Agenzia delle Entrate, può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione (circ. Agenzia delle Entrate 27.9.2007 n. 52, § 4.1.1);
- se la tardività riguarda il modello UNICO, la violazione è una sola (circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2008 n. 11, § 7.2).