La Stabilità 2015 (articolo 1, commi 626 e 627, della legge 190/2014) ha introdotto la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni edificabili o con destinazione agricola (e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), posseduti al 1° gennaio 2015.
L’imposta sostitutiva da versare entro il prossimo 30 giugno (intero importo o prima di tre rate di uguale ammontare) è pari all'8% del valore risultante dalla perizia asseverata. Qualora si decida di rateizzare in tre rate annuali il versamento dell'imposta sostitutiva, l'operazione di affrancamento si perfeziona con il versamento nei termini della prima rata dell'imposta sostitutiva.
Ne deriva che il versamento della prima rata nei termini e nella percentuale minima prevista dalla norma perfeziona l'operazione di affrancamento, operazione che non viene meno nell'ipotesi di mancato versamento delle rate successive. Il versamento della prima rata nei termini di legge e l'omissione dei successivi versamenti non fa venir meno l'utilizzo del valore rideterminato, ma comporta l'iscrizione a ruolo degli importi non versati (circolare 35/E del 2004 e risoluzione 55/E del 2008).