Botta e risposta

martedì 16 giugno 2015

Rivalutazione partecipazioni non quotate , aliquota da applicare

Con riferimento al regime di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001 (prorogato al 30.6.2015 dalla L. 190/2014), si osserva che se la partecipazione posseduta supera in sé le soglie di qualificazione di cui all'art. 67 del TUIR, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura dell'8%, anche se la porzione rivalutata è inferiore alle soglie di qualificazione. Ad esempio, se un soggetto che possiede il 35% delle quote di una srl (partecipazione "qualificata") decide di rivalutare solo una parte della partecipazione che si attesti al di sotto delle soglie di qualificazione (es. il 10% delle quote), dovrà comunque applicare l'imposta sostitutiva dell'8%. Sempre sull'individuazione dell'aliquota da applicare, si ricorda che, per effetto della disposizione antielusiva contenuta nell'art. 16 co. 1 della L. 383/2001, si considera "qualificata" anche la cessione di una partecipazione ricevuta per donazione o altra liberalità tra vivi; avvenuta entro i cinque anni successivi dall'atto di liberalità, anche se la quota posseduta dal beneficiario non è "qualificata", purché lo fosse in capo al donante. In questa circostanza, il beneficiario della donazione può tenere conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva dell'8% prevista per le partecipazioni "qualificate" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35).

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