Con la Circolare 20 del 18 maggio 2016 l'Amministrazione Finanziaria è ritornata sul caso del contribuente che dopo essersi avvalso di una norma sulla rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni non indicava i riferimenti alla stessa nel suo modello unico.
Per avendo la perizia giurata e pagato la sostitutiva, ma non aveva indicato niente in unico.
La Circolare n. 35/E del 4 agosto 2004 ha precisato che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR. La rivalutazione, a ben vedere, costituisce una procedura complessa con diversi momenti qualificanti: l’asseverazione della perizia, il versamento dell’imposta sostitutiva o della sua prima rata e l’indicazione nel Modello Unico dei dati essenziali.
Con la Circolare n. 20 del 18 maggio l’Agenzia delle Entrate ha ribadito ancora una volta che“l’omessa indicazione nel Modello Unico dei dati relativi costituisce una violazione formale, alla quale si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (con un minimo di euro 258 fino ad un massimo di euro 2.065). In ogni caso restano impregiudicati gli effetti della rideterminazione (cfr. Circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E par. 4.3)”.