Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso,potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione.
In tal caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Pertanto, prendendo ad esempio le più recenti disposizioni, un soggetto che abbia già rivalutato un terreno/partecipazione al 1° gennaio 2014, e intenda usufruire della riapertura dei termini al 1° gennaio 2015, può in alternativa:
• scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente in un'unica soluzione o come prima rata (del 30.06.2014);
• versare l'imposta dovuta secondo la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E.
In tal caso, è possibile:
• scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
• versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) e richiedere a rimborso la precedente.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza, l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.
Poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata raddoppiata con la Legge di stabilità 2015, l'utilizzo della rivalutazione al 1° gennaio 2015, finalizzata ad una rivalutazione al "ribasso" comporta in molti casi l'obbligo di versare un ulteriore importo di imposta sostitutiva.