Non è consentito eseguire la rivalutazione dei beni d’impresa ai soli fini civilistici, con la conseguenza che le imprese che intendono eseguire la rivalutazione prevista dalla Legge di stabilità dovranno versare l’imposta sostitutiva.
Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate nel corso di un recente incontro con gli operatori. Più nel dettaglio, si ricorda che l’art.1, commi da 140 a 146, della L. 147/13, consente, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2426 c.c., di effettuare la rivalutazione volontaria dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce, iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.