Possono fruire della possibilità di rivalutare i beni d'impresa i soggetti IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR e cioè società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) nella redazione del bilancio.
Inoltre, possono rivalutare i beni d'impresa anche i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone).
In particolare, l'art. 15 della Legge n. 342/2000 prevede appunto che le disposizioni relative alle rivalutazioni "si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni