Nel caso in cui i bonifici per lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dopo la chiusura dei lavori , essi mantengono la loro validità ai fini della detraibilità.
Occorre peraltro che i lavori siano effettivamente stati eseguiti prima della comunicazione di fine lavori, e in relazione a un provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori per il quale non è stata comunicata la chiusura dei lavori.
Ai fini della detrazione del 50 per cento (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014), i pagamenti, con bonifico bancario o postale, possono essere fatti anche dopo la chiusura, fermo restando il principio di cassa, che determina l'anno d'imposta nel quale iniziano a detrarsi le quote in cui è ripartito il beneficio fiscale.