Il limite massimo di spesa di 96mila euro va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche qualora siano accatastate separatamente.
Non è pertanto possibile computare un ulteriore, autonomo, tetto di spesa (risoluzioni 124/E del 2007 e 181/E del 2008).
Tale limite deve essere considerato al lordo dell’Iva versata per gli interventi di ristrutturazione, in quanto l’imposta sul valore aggiunto grava sui consumatori, per i quali rappresenta, a tutti gli effetti, un costo.