Con la Circolare Agenzia Entrate 30.12.2014, n. 32/E sSono stati forniti chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto c.d. “Semplificazioni”) in materia di rimborso del credito IVA ex art. 38-bis, DPR n. 633/72 per ilquale, se di importo:
- non superiore a € 15.000, non è richiesta la prestazione della garanzia;
- superiore a € 15.000, richiesto da soggetti “a rischio”, è necessaria la prestazione di idonea garanzia;
- superiore a € 15.000, richiesto da soggetti “non a rischio”, non è necessaria la prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale / istanza infrannuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo), allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Va evidenziato che il rimborso è erogato entro 3 mesi dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA. In caso di presentazione di una dichiarazione correttiva / integrativa, detto termine decorre dalla data di presentazione della “nuova” dichiarazione.