Il rilascio del visto di conformità sul mod. IVA ovvero sul mod. TR è necessario per il rimborso del credito di importo superiore a € 15.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, senza prestazione di garanzia.
In tal caso va altresì rilasciata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva .
In tale ipotesi, come evidenziato nella Circolare n. 7/E in esame, i controlli preliminari al rilascio del visto sono diretti a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e nel corretto riporto dell’eccedenza di credito.
Inoltre la verifica riguarderà la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini IVA; la corrispondenza dei dati riportati in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili; la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
A tale proposito l’Agenzia, richiamando i chiarimenti già forniti nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, evidenzia che i controlli non dovranno essere limitati agli elementi da cui scaturisce il credito ma dovranno estendersi alla verifica della sussistenza dei requisiti per il rimborso.