Botta e risposta

venerdì 09 gennaio 2015

Riduzione del canone e cedolare secca

L'accordo tra il locatore e il conduttore, con cui si riduce il canone di locazione inizialmente pattuito, non deve necessariamente essere comunicato all'Amministrazione finanziaria, come invece è previsto per le cessioni, le proroghe (anche tacite) e le risoluzioni, che vanno registrate in termine fisso, con il versamento dell'imposta (67 euro), entro trenta giorni dall'evento, ai sensi dell'articolo 17 del Tur (risoluzione n. 60/E del 2010). L'accordo andrà invece registrato, qualora sia stato formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Poiché, però, la riduzione del canone determina in capo al locatore una diminuzione della base imponibile, sia ai fini dell'imposta di registro (se non locato in regime di cedolare secca), sia ai fini delle imposte dirette, è interesse delle parti dare data certa all'atto di fronte a terzi, mediante la sua registrazione. In tale ipotesi, per la registrazione dell’atto con il quale viene formalizzato esclusivamente tale accordo, non sono comunque dovute le imposte di registro e di bollo (articolo 19 del Dl 133/2014).

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