Botta e risposta

giovedì 02 aprile 2015

Reverse charge: operazioni complesse nel settore dell’edilizia

La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del reverse charge di cui all'art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. In particolare, l'Agenzia ha escluso l'applicazione del reverse charge per le cessioni di beni con posa in opera, in ragione del fatto che tali operazioni sono caratterizzate dalla prevalenza dell'obbligazione di dare (cessione) su quella di fare (prestazioni di servizi) e, dunque, si qualificano come cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Nel diverso caso in cui si sia in presenza di un contratto di appalto (e, dunque, di una prestazione di servizi a tutti gli effetti) che prevede una pluralità di prestazioni in parte oggettivamente soggette a reverse charge ed in parte non soggette, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni: la fatturazione avviene con applicazione dell'IVA laddove dovuta e con il meccanismo del reverse charge per le operazioni che lo richiedono. In considerazione della difficoltà di dover fatturare singolarmente diverse prestazioni tutte riconducibili ad un unico contratto di appalto, l'Agenzia ritiene che l'IVA possa applicarsi secondo le modalità ordinarie nell'ipotesi in cui il contratto di appalto abbia ad oggetto:- la costruzione di un edificio;- interventi di restauro e risanamento conservativo ex art. 3 co. 1 lett. c) del DPR 380/2001;- interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001.

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