Con riferimento agli impianti fotovoltaici, dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si desume che rientrino nella nozione di edificio solamente gli impianti collocati sui tetti degli immobili e non anche quelli installati direttamente sul terreno, poiché per questi ultimi pur trattandosi di beni immobili (sul punto, si rimanda a quanto previsto dalla circolare n. 36/E/2013) mancherebbero i requisiti per definirli edifici.
Da ciò deriverebbe la seguente distinzione:
le manutenzioni di impianti fotovoltaici collocati sui tetti degli edifici sono soggette al regime di inversione contabile ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a-ter), del DPR 633/72, in quanto aventi ad oggetto impianti che costituiscono parte integrante di un edificio;
le manutenzioni di impianti fotovoltaici “a terra” sono escluse dall’ambito applicativo del reverse charge di cui alla predetta lett. a-ter) in quanto gli stessi non rientrano nella nozione di edificio.