L’Agenzia delle Entrate (circolare 27.03.2015 n. 14) ha precisato che, rientra a pieno titolo nella nuova disciplina del “reverse charge” nel comparto edile:
• l’appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un'impresa di costruzioni;
• un servizio di pulizia reso da un'impresa nei confronti di uno studio professionale.
Diversamente, invece, devono ritenersi escluse dalla novellata disciplina del “reverse charge”:
• le attività di costruzione di un edificio, per le quali continuerà a trovare applicazione il meccanismo del “reverse charge” solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore, ai sensi della lett. a), dell’art. 17, co. 6, del DPR n. 633/72;
• le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (C.M. 27.03.2015 n.14).
Nello specifico, sono escluse dal meccanismo del "reverse charge" di cui all’art. 17, co. 6, lett. a- ter), del DPR 633/72 - analogamente a quanto già previsto “per le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili” - le forniture di beni con posa in opera, poiché – di base - la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.