Botta e risposta

mercoledì 07 ottobre 2015

Reverse charge : esclusa la fornitura con posa in opera

L’Agenzia delle Entrate (circolare 27.03.2015 n. 14) ha precisato che, rientra a pieno titolo nella nuova disciplina del “reverse charge” nel comparto edile: • l’appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un'impresa di costruzioni; • un servizio di pulizia reso da un'impresa nei confronti di uno studio professionale. Diversamente, invece, devono ritenersi escluse dalla novellata disciplina del “reverse charge”: • le attività di costruzione di un edificio, per le quali continuerà a trovare applicazione il meccanismo del “reverse charge” solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore, ai sensi della lett. a), dell’art. 17, co. 6, del DPR n. 633/72; • le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (C.M. 27.03.2015 n.14). Nello specifico, sono escluse dal meccanismo del "reverse charge" di cui all’art. 17, co. 6, lett. a- ter), del DPR 633/72 - analogamente a quanto già previsto “per le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili” - le forniture di beni con posa in opera, poiché – di base - la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link