Ai sensi dell'art. 16 del DPR 600/73, entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni (30.9.2015), deve essere compilato il registro dei beni ammortizzabili.
La conclusione del processo di conservazione di detto registro deve, invece, avvenire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione (30 dicembre) per coloro che tengono la contabilità con sistemi meccanografici e la conservano su carta, previa stampa (art. 7 co. 4-ter del DL 357/94), nonchè per coloro che la conservano digitalmente (art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014).
Tanto premesso, coordinando le predette disposizioni, i soggetti che conservano in modalità elettronica detto registro, ex DM 17.6.2014, dovrebbero procedere nel seguente modo:ù
- effettuare le registrazioni necessarie sul registro entro il 30.9.2015 (con apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 3 del DPCM 13.11.2014, in modo tale da attestare l'avvenuta formazione/compilazione del registro);
- concludere il procedimento di conservazione elettronica dello stesso entro il 30.12.2015.