Il diritto edificatorio non può essere considerato come un diritto reale immobiliare.
Il contratto che ha per og¬getto il trasferimento del diritto edificatorio va qualificato come un contratto che ha effetto obbligatorio per i soggetti che lo stipulano: un soggetto si obbliga a trasferire ad un altro in tutto o in parte la capacità volumetrica del fondo del primo , affinché (ove il Comune lo consenta) il secondo la sfrutti su un proprio fondo o, a sua volta, la ceda ad altri.
Tutt’al più, il contratto tra i due soggetti può qualificarsi come contratto avente a oggetto un bene immateriale (la volumetria, appunto) che non ha però le caratteristiche del diritto reale. È quanto sostiene, nello studio n. 540- 2014/T, il Consiglio nazionale del notariato.