Botta e risposta

giovedì 23 novembre 2017

Registri IVA : termini di archiviazione

Ai sensi del comma 4-ter art. 7 D.L. 357/1994 la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. Pertanto la stampa su carta (o archiviazione elettronica) dei registri contabili ed archiviazione elettronica delle fatture elettroniche deve avvenire entro 3 mesi dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale riferita al periodo d’imposta cui i documenti fiscali si riferiscono. Con la Risoluzione n. 46/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati. Quindi, anche per la stampa/archiviazione elettronica dei registri IVA, il termine di 3 mesi deve decorrere dal termine ordinario di presentazione delle dichiarazione dei redditi (e non, invece, dal termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA). Il termine ordinario di presentazione del Modello Redditi/2017 (anno d’imposta 2016) era fissato al 30/09/2017 (che sarebbe slittato al 02/10 poiché il 30/09 cadeva di sabato). Tuttavia, con il DPCM 26 luglio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28/07/2016) il legislatore ha prorogato il predetto termine fissandolo al 31/10/2017. Di conseguenza slittano anche i termini riferiti ad altri adempimenti collegati alla dichiarazione reddituale. Pertanto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1/1/2016 – 31/12/2016), la stampa (su carta o archiviazione elettronica) di tutti i documenti rilevati ai fini fiscali (sia IVA che contabili) e riferiti al periodo d’imposta 2016 dovrà avvenire entro tre mesi dal 31/10/2017, ossia entro il 31/01/2018.

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