Botta e risposta

martedì 26 aprile 2016

Registrazione riduzione canone

La registrazione dell’atto, con cui le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione, è esente dall’imposta di registro e di bollo (articolo 19, comma 1, del Dl 133/2014). L’agevolazione spetta anche qualora le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio, un anno). Il beneficio non spetta, invece, se, successivamente alla registrazione dell’accordo di riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, lo stesso venga riportato al valore inizialmente pattuito, in quanto l’agevolazione trova applicazione esclusivamente per l’accordo di riduzione (circolare 12/E del 2016).

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