Se il contribuente possiede una partecipazione in grado di assicurargli il controllo diretto o indiretto della società medesima, la causa ostativa troverà applicazione.
Tuttavia, a tal fine è necessaria la contestuale presenza di un’ulteriore condizione. L’attività societaria deve essere riconducibile, direttamente o indirettamente, al contribuente che intende fruire del forfait.
Se le due condizioni risultano contestualmente verificate, il contribuente non può accedere al regime forfetario.
La riconducibilità dell’attività esercitata dalla Srl partecipata a quella esercitata dal contribuente che fruisce del regime forfetario, può essere verificata solo nel medesimo anno di applicazione del regime forfetario e non nell’anno precedente.
Ciò diversamente dal possesso della partecipazione in società di persone.
Pertanto, se la causa ostativa risulta integrata, il contribuente uscirà dal regime forfetario con decorrenza dal periodo di imposta successivo. Questa disciplina si applica, come detto, anche alle Srl trasparenti in quanto la nuova disposizione non effettua alcuna distinzione.