I ricavi e i compensi relativi al reddito forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e, a tal fine, l’interessato deve rilasciare apposita dichiarazione al soggetto erogatore.
L'esonero, però, non riguarda la ritenuta che le banche e Poste italiane devono operare all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Questa potrà essere successivamente scomputata dal professionista nella dichiarazione dei redditi