Per quanto riguarda l’accesso al regime agevolato si ricorda che in caso di inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività.
In altre parole, il riferimento alla “contemporaneità” tra l'esercizio dell'attività e la partecipazione societaria sta a significare che non sussiste la causa ostativa se la cessione della partecipazione o la fuoriuscita dalla società è avvenuta prima dell'ingresso del nuovo regime forfetario, anche nel medesimo esercizio.
Pertanto , ipotizzando l'apertura della Partita Iva ad Aprile 2015, la quota nella società di persone può essere detenuta anche nel 2015 a condizione che venga ceduta prima del mese di Aprile.
In tale ipotesi la modifica ha effetto immediato per quanto riguarda l’attribuzione del reddito di partecipazione quindi al 31.12.2015 al contribuente non verrà imputato alcun reddito derivante dalla società di persone. In questo modo il contribuente nel modello Unico 2016 dovrà compilare il quadro relativo al reddito d’impresa “forfettario”, ma non compilerà il quadro RH.