Il Mef chiarisce che coloro che avevano aderito al regime delle nuove iniziative produttive non possono passare al regime dei minimi.
I soggetti che si sono avvalsi del regime ex art. 13 L. 388/2000 con aliquota 10% e alla data del 1° gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio agevolativo, non possono proseguire nel regime dei minimi ex art. 27 D.L. 98/2011 fino al completamento del triennio.
Pertanto costoro sono tenuti a scegliere se transitare nel nuovo regime forfetario oppure optare, in alternativa, per il regime ordinario.
Secondo il MEF tali soggetti possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 “per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età” solo i soggetti che già se ne avvalevano nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.
La citata disposizione non consente, quindi, a coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della Legge n. 388 del 2000, di poter transitare nel regime fiscale e di vantaggio.
Conseguentemente, i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2015, non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all’articolo 13 della Legge n. 388 del 2000, hanno potuto optare, avendone i requisiti, solo per il regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ovvero per il regime ordinario.
La scelta legislativa di abolire definitivamente il regime semplificato è dovuta alla volontà di adottare nuovi e più avanzati regimi fiscali volti a promuovere sempre di più le nuove iniziative di intrapresa privata.